(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 12 marzo 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 198 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo sostituito con l'art. 58 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5; Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 320 di data 19 gennaio 1996; Decreta: Di emanare le seguenti modificazioni da apportare al "Regolamento per la concessione dell'anticipazione dell'indennita' premio di servizio di cui all'art. 198 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni", emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1992 n. 8-61/Leg.: a) la lettera d) dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente: "d) estinzione anticipata, anche parziale, di mutui ipotecari, ivi compresi quelli che beneficiano di agevolazioni finanziarie, contratti per i motivi di cui alle precedenti lettere b) e c), purche' il debito residuo da estinguere non sia inferiore al trenta per cento del reddito annuo netto del richiedente cosi' come definito all'art. 10;"; b) la lettera b) del comma 2 dell'art. 4 e' sostituita dalla seguente: "b) per acquisto dell'abitazione: copia autentica conforme all'originale del compromesso o dell'atto di compravendita debitamente registrati. in caso di riscatto di alloggi occorre allegare la dichiarazione dell'Istituto alienante da cui risulti il costo totale dell'alloggio condotto, unitamente all'impegno del riscatto assunto dal richiedente o dal coniuge e le modalita' di pagamento accettate;"; c) la lettera d) del comma 2 dell'art. 4 e' sostituita dalla seguente: "d) per costruzione, ristrutturazione, risanamento, manutenzione straordinaria o ampliamento dell'abitazione: preventivo di spesa redatto da professionista iscritto agli albi professionali o idonea documentazione dell'avvenuto sostenimento delle spese; copia autentica conforme all'originale della concessione edilizia o dell'autorizzazione comunale qualora necessaria per l'esecuzione dell'opera;"; d) all'art. 5 le parole "in misura non inferiore al 5% e non superiore al 10%" vengono sostituite da "in misura non superiore al 10%". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 31 gennaio 1996 ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti, il 23 febbraio 1996 Registro n. 1, foglio n. 185 - Di Domenico