(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 12 marzo 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto l'art. 198 della legge provinciale 29  aprile  1983,  n.  12,
come  da  ultimo  sostituito con l'art. 58 della legge provinciale 24
gennaio 1992, n. 5;
  Visto  l'art.  53  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 320  di  data
19 gennaio 1996;
 
                              Decreta:
 
  Di  emanare  le seguenti modificazioni da apportare al "Regolamento
per  la  concessione  dell'anticipazione  dell'indennita'  premio  di
servizio  di cui all'art. 198 della legge provinciale 29 aprile 1983,
n. 12 e successive modificazioni", emanato con decreto del presidente
della Giunta provinciale 23 giugno 1992 n. 8-61/Leg.:
   a) la lettera d) dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente:
   "d) estinzione anticipata, anche parziale, di mutui ipotecari, ivi
compresi  quelli  che  beneficiano   di   agevolazioni   finanziarie,
contratti  per  i  motivi  di  cui  alle  precedenti lettere b) e c),
purche' il debito residuo da estinguere non sia inferiore  al  trenta
per cento del reddito annuo netto del richiedente cosi' come definito
all'art.  10;";
   b)  la  lettera  b)  del  comma  2 dell'art. 4 e' sostituita dalla
seguente:
   "b)  per  acquisto  dell'abitazione:  copia   autentica   conforme
all'originale   del   compromesso   o   dell'atto   di  compravendita
debitamente registrati.   in caso  di  riscatto  di  alloggi  occorre
allegare  la  dichiarazione dell'Istituto alienante da cui risulti il
costo  totale  dell'alloggio  condotto,  unitamente  all'impegno  del
riscatto  assunto  dal  richiedente  o  dal coniuge e le modalita' di
pagamento accettate;";
   c) la lettera d) del comma  2  dell'art.  4  e'  sostituita  dalla
seguente:
   "d)  per  costruzione, ristrutturazione, risanamento, manutenzione
straordinaria o ampliamento dell'abitazione:
    preventivo di spesa redatto da professionista iscritto agli  albi
professionali  o  idonea  documentazione  dell'avvenuto  sostenimento
delle spese;
    copia autentica conforme all'originale della concessione edilizia
o dell'autorizzazione comunale qualora  necessaria  per  l'esecuzione
dell'opera;";
   d)  all'art.  5  le  parole  "in  misura non inferiore al 5% e non
superiore al 10%" vengono sostituite da "in misura non  superiore  al
10%".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
   Trento, 31 gennaio 1996
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti, il 23 febbraio 1996
             Registro n. 1, foglio n. 185 - Di Domenico